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Sportelli INPS. Nuove modalità di videochiamata con l’utente

Sportelli INPS. Nuove modalità di videochiamata con l’utente - A. N. M. I. C.

Estratto dal Messaggio numero 1979 del 23-06-2025 ... - L’Istituto è costantemente impegnato in attività di miglioramento continuo dell’accessibilità e della fruibilità dei propri servizi, in linea con i principi di semplificazione, trasparenza e vicinanza ai cittadini.

Nell’ambito di tali attività, con il presente messaggio si comunica l’avvio di un progetto sperimentale volto al miglioramento dell’efficacia, della facilità e della comodità del servizio di videochiamata, che consentirà agli utenti di collegarsi con gli esperti dell'INPS senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, assicurando un’interazione con l’Istituto più completa rispetto a quella telefonica, consentendo anche lo scambio di documenti tra l’utente e l’INPS, più comoda rispetto all’accesso fisico presso lo sportello, pur preservando il valore del contatto umano grazie all’interazione visiva con il funzionario dell’INPS, e in grado di facilitare l'accesso ai servizi dell’Istituto riducendo i tempi di attesa...- In allegato il tutorial per il servizio di Videochiamata

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1979-del-23-06-2025_14955.html

 

INPS: in vigore dal 12 luglio nuove regole per l’accertamento disabilità

INPS: in vigore dal 12 luglio nuove regole per l’accertamento disabilità - A. N. M. I. C.

Il messaggio INPS numero 22165 del 10 luglio 2025 ha riferimento al decreto legge 71/2024 e convertito in legge numero 106/2024, adottato congiuntamente dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per le Disabilità.
Nel messaggio si identificano i criteri da applicare nella “valutazione di base” nei casi di patologie oggetto della sperimentazione. Tali criteri considerano vari aspetti, come le differenze di sesso e di età e si applicano sia alle prime certificazioni che alle richieste di aggravamento, inclusi i casi di comorbilità. Le valutazioni sono effettuate esclusivamente dall’INPS.
Con vari messaggi (n. 4014/2024, 4364/2024, 4512/2024 e più recentemente n. 1980 del 23 giugno 2025), l’INPS ha delineato le modalità operative per l’invio e l’eventuale rettifica del certificato medico introduttivo necessario all’avvio della procedura.
A partire dal 12 luglio, è disponibile una nuova versione della procedura informatica, che introduce importanti novità. Nello specifico in fase di compilazione, quando è selezionato un codice ICD9-CM associato a una delle tre patologie oggetto della sperimentazione, il medico deve allegare documentazione clinica specifica. Nella procedura è disponibile un elenco dei documenti obbligatori e facoltativi, e a breve sarà rilasciata anche una utility di supporto. Inoltre, ora è ora possibile richiedere la valutazione senza visita diretta, attivando l’opzione “accertamento agli atti”. In questo caso, è obbligatorio compilare il questionario WHODAS 2.0.
https://www.informazioneoggi.it/2025/07/11/nuovo-messaggio-inps-in-vigore-dal-12-luglio-nuove-regole-per-laccertamento-disabilita-e-legge-104/

 

Assegno di Invalidità: la Corte stabilisce l’integrazione al minimo

Assegno di Invalidità: la Corte stabilisce l’integrazione al minimo - A. N. M. I. C.

Con la sentenza n. 94 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. Infatti, attualmente, le persone con disabilità che ricevono il suddetto assegno, liquidato però con il sistema retributivo, vedono già applicata al beneficio tale integrazione.
Per “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici si intende un meccanismo che mira ad aumentare l’importo della pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge, che corrisponde, a livello quantitativo, all’importo dell’assegno sociale, ovvero 538,69 euro.
https://handylex.org/assegno-di-invalidita-la-corte-stabilisce-lintegrazione-al-minimo/

 

IVA ridotta per ausili e sussidi tecnici e informatici

IVA ridotta per ausili e sussidi tecnici e informatici - A. N. M. I. C.

Aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità (articolo 3 della legge n. 104/1992). Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati che hanno fra le finalità previste quella del controllo dell’ambiente.
https://handylex.org/iva-ridotta-per-ausili-e-sussidi-tecnici-e-informatici/

 

Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità d.l. 62/2024

Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità  d.l. 62/2024 - A. N. M. I. C.

Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024. Rilascio del certificato medico integrativo.
Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato”. Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, c.d. certificato medico integrativo.
Il certificato medico integrativo può essere utilizzato per:
integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
Si precisa, inoltre, che non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.messaggio-numero-1980-del-23-06-2025_14956.htm